Il Comune di Monte Sant’Angelo ha introdotto la tassa di Soggiorno, in base alla Delibera del Consiglio Comunale del 10/01/2024, da corrispondere per i soggiorni a partire dal 1 Marzo 2024.
Tale tassa è destinata a qualsiasi categoria alberghiera presente sul territorio ed applicata a tutti gli Ospiti che pernottano in tutte le tipologie di camera.
L’importo della tassa, da corrispondere a fine soggiorno, è così calcolato:
€ 1,50 a persona, a notte, per un massimo di 5 notti consecutive di pernottamento (non viene calcolata dalla 6° notte in poi) Si prega di provvedere al pagamento dell'importo relativo alla Tassa di soggiorno direttamente in struttura in contanti.
Sono esenti dal pagamento dell’imposta di soggiorno:
A) i minori fino al compimento del dodicesimo anno di età;
B) i malati, che debbono effettuare visite mediche, cure o terapie in day hospital presso strutture sanitarie, socio sanitarie e socio assistenziali, nonché coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, socio sanitarie e socio assistenziali, in ragione di un accompagnatore per paziente. Nel caso di malati minori di diciotto anni sono esenti entrambi i genitori. Il paziente o l'accompagnatore dovrà dichiarare, su apposito modulo predisposto dal Comune e fornito dal gestore della struttura ricettiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato a ricevere prestazioni sanitarie da parte del paziente o a poter svolgere assistenza nei confronti del soggetto degente;
C) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
D) i volontari che prestano servizio in occasione di calamità;
E) le prenotazioni in day user;
F) il personale dipendente della struttura ricettiva che alloggia nella stessa;
G) le comitive scolastiche di ogni ordine e grado, compresi gli accompagnatori;
H) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti;
I) il personale appartenente alla polizia di Stato e alle altre forze armate che svolge attività di ordine e sicurezza pubblica, come definita nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ed al successivo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635;
J) Sono esenti dal pagamento dell’imposta di soggiorno i cittadini con invalidità pensionabile e relativo accompagnatore, l’esenzione in ragione di
un accompagnatore per ciascuno;
K) I portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica.
L) gli iscritti all’anagrafe dei residenti del Comune di Monte Sant’Angelo;
2. L'applicazione dell'esenzione di cui al precedente comma, lettere b) c) j) e k) è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte
dell'interessato, di un'attestazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni,
contenente le generalità degli accompagnatori/genitori e dei pazienti, nonché il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero.
L'accompagnatore/genitore dovrà altresì dichiarare che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza 6 sanitaria nei confronti
del paziente. Tale dichiarazione dovrà essere conservata dal gestore per anni 5 e presentata in caso di controllo da parte dell'Amministrazione.
Documenti che puoi scaricare in basso:
- Delibera del Consiglio Comunale del 10/01/2024 - Scarica PDF
- Regolamento della tassa di soggiorno - Scarica PDF
- Dichiarazione per Esenzione